ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A. Necessità dell'intervento normativo.

        Le ragioni del presente intervento legislativo devono essere individuate nella volontà politica del Governo di procedere a una radicale riforma della disciplina della titolarità e del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi calcistici, al fine di favorire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni di rilevanza nazionale, garantire la trasparenza ed efficienza di tale mercato e valorizzare la dimensione sociale dell'attività sportiva, destinando una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione di tali diritti a fini di mutualità generale del sistema sportivo.
        La scelta dello strumento della delega legislativa dipende, oltre che dalla natura tecnica di taluni profili della riforma, dall'ampiezza dell'intervento in questione, che non si propone solo il limitato scopo di evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo, al pari del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ma mira altresì ad introdurre una disciplina organica della materia della titolarità e del mercato dei diritti in questione.

B. Analisi del quadro normativo.

        La materia dei diritti televisivi calcistici è attualmente disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999.
        La predetta disposizione, rubricata «Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo», dispone come segue: «Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. È fatto divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli

 

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altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

C. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Per effetto del presente disegno di legge si passa dal sistema attuale, disciplinato dal citato decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999, e caratterizzato dalla titolarità in capo a ciascuna società calcistica dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata e dalla negoziazione individuale di tali diritti, a un nuovo sistema incentrato sulla contitolarità del diritto sul singolo prodotto audiovisivo calcistico e sulla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti stessi. È quindi espressamente prevista l'applicazione della nuova disciplina a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1o luglio 2007, con conseguente abrogazione espressa dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999.

D. Analisi della compatibilità dell'intervento con le norme costituzionali.

        Innanzi tutto, il presente disegno di legge è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 della Costituzione.
        Quanto alla riserva di legge contenuta nell'articolo 42 della Costituzione, si evidenzia che, attraverso l'affermazione della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione medesima ed ai soggetti alla stessa partecipanti, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi, si introducono importanti innovazioni rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999, secondo il quale «Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata». Infatti la nuova disciplina, oltre a superare il vigente sistema incentrato sulla titolarità individuale dei diritti, riguarderà non solo i diritti di trasmissione in forma codificata, bensì tutti i diritti di utilizzazione a fini economici degli eventi sportivi, sia che riguardino prodotti televisivi in chiaro, sia che riguardino prodotti televisivi a pagamento, su qualunque piattaforma di trasmissione. Si perviene così ad affermare la contitolarità del diritto sul singolo prodotto audiovisivo calcistico, laddove tale prodotto sia realmente frutto tanto del contributo apportato dalla singola società calcistica, quanto del soggetto che organizza la competizione

 

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in cui la partita di calcio si inserisce, come accade nel caso dei seguenti prodotti audiovisivi: diretta integrale, differita integrale, sintesi, moviola e highlights.
        Tale contitolarità dei diritti determina l'esigenza di un'apposita disciplina legislativa degli atti di disposizione degli stessi. Il disegno di legge delega prevede, quindi, l'introduzione dell'obbligo della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti e pone il problema di stabilire la compatibilità di tale obbligo con i princìpi costituzionali in materia di iniziativa economica privata.
        Dalla lettura della Costituzione si desume che né il contratto, né più in generale l'autonomia negoziale sono oggetto di espressa previsione. Tuttavia, secondo l'opinione dominante, il riconoscimento costituzionale dell'autonomia negoziale deve essere indirettamente desunto dagli articoli 41 e 42 della Costituzione, costituendo l'autonomia negoziale uno strumento dell'iniziativa economica privata, sicché ogni limite posto dal legislatore alla prima si risolve in un limite della seconda e, quindi, è legittimo soltanto se in linea con quanto previsto dall'articolo 41 della Costituzione
        I limiti della libertà di iniziativa economica e dell'autonomia negoziale devono quindi essere posti dalla legge e rispondere a ben precise e individuate esigenze di carattere non contingente e non arbitrario, preordinate al perseguimento di scopi di utilità sociale.
        Quanto precede trova conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, nella sentenza n. 54 del 1962 con la quale la Corte, nel dichiarare incostituzionale le norme istitutive dell'«ammasso obbligatorio» dell'essenza di bergamotto, ha osservato che in linea di principio l'obbligo di conferimento del prodotto non è incostituzionale se giustificato da ragioni di utilità sociale.
        Con particolare riferimento ai diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, si ritiene che l'introduzione di una disciplina legislativa che ne sancisca la commercializzazione in forma centralizzata non si ponga in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, qualora vengano chiaramente evidenziati i fini di utilità sociale ai quali si ispira tale disciplina. A tale proposito nel disegno di legge delega, tra i princìpi cui si deve ispirare l'esercizio della funzione normativa del Governo, sono stati enunciati quello del riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000, in quanto caratterizzato da solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva, e quello della equa ripartizione, tra l'organizzatore della competizione sportiva ed i soggetti ad essa partecipanti, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti.
        Ebbene, da tali princìpi e dalla ben nota rilevanza assunta dal settore calcistico nell'economia nazionale emergono chiaramente le ragioni di utilità sociale che giustificano la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti. Infatti, tale modalità di commercializzazione, da un lato, discende da una corretta percezione della specificità del fenomeno sportivo, costituita dal fatto che le squadre partecipanti a un campionato di calcio non possono essere considerate alla stregua di normali competitori presenti sul mercato sia perché,
 

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diversamente dalle normali imprese, tali soggetti dipendono l'uno dall'altro per la loro stessa sopravvivenza, sia perché una partita di calcio suscita un reale interesse per il pubblico (e di conseguenza per gli operatori della comunicazione) solo quando abbia luogo nell'ambito di una determinata competizione sportiva. Dall'altro lato, la commercializzazione in forma centralizzata consente un'equa ripartizione, tra l'organizzatore della competizione sportiva ed i soggetti ad essa partecipanti, delle risorse del mercato, in modo da garantire non solo l'equilibrio economico, ma anche l'equilibrio competitivo di tali soggetti.

E. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        La vendita in forma centralizzata, pur costituendo una limitazione della concorrenza, non si pone in contrasto con il diritto comunitario.
        Infatti, come evidenziato dalla Commissione europea nella decisione del 23 luglio 2003, relativa al caso UEFA Champions League, la vendita collettiva dei diritti porta al miglioramento della produzione e della distribuzione attraverso la creazione di un prodotto focalizzato sulla qualità del marchio della competizione, venduto attraverso un unico punto vendita, e gli stessi consumatori ricevono una reale ed equa quota dei benefìci derivanti da essa. Pertanto la Commissione ha dichiarato inapplicabili (dal 13 maggio 2002 al 31 luglio 2009) le previsioni dell'articolo 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea e dell'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo alla versione modificata dell'accordo di vendita collettiva dei diritti mediatici dell'UEFA Champions League, ponendo come unica condizione che la limitazione per i singoli club di vendere individualmente i diritti televisivi per la diretta alle emittenti televisive in chiaro non si applichi qualora non vi sia un'offerta ragionevole da parte di un'emittente televisiva a pagamento.

F. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il presente disegno di legge non pone problemi di compatibilità con le competenze delle regioni, perché la disciplina della titolarità e del mercato dei diritti oggetto del medesimo disegno di legge rientra nella materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato.

G. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        La riforma in esame non si presta ad essere attuata attraverso un intervento di delegificazione, in ragione della sua incidenza sulla

 

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materia della proprietà, coperta dalla riserva di legge di cui all'articolo 42, secondo comma, della Costituzione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A. Nuove definizioni introdotte dal testo.

        Il testo del disegno di legge in questione contiene le seguenti nuove definizioni, che si rendono necessarie in ragione dei profili tecnici della materia e che saranno comunque esplicitate in sede di emanazione del decreto delegato:

            - diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi;

            - competizione sportiva;

            - evento sportivo;

            - commercializzazione in forma centralizzata;

            - piattaforma.

B. Effetti abrogativi.

        L'attuazione della presente delega comporta, per espressa previsione normativa, l'applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1o luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999.

3. Ulteriori elementi.

A. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedimenti pendenti innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto il decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999.

B. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Allo stato, risultano presentati alle Camere alcuni progetti di legge (atti Camera nn. 587, 711 e 1195; atto Senato n. 239) che intervengono sulla materia apportando modifiche testuali all'articolo 2 del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999. Tali progetti di legge prevedono la vendita centralizzata dei diritti e la equa ripartizione delle risorse fra le società calcistiche. L'esame di tali progetti di legge non risulta ancora avviato dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

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